Adottare soli

Di Dante Balbo


Ora che la famiglia si sta trasformando, sem- sempre di più appaiono nuove forme di convivenza che cercano legittimazione come famiglia. Tra i modi di riconoscersi famiglia quello dell'adozione o della procreazione di un bambino senza un legame stabile con un partner.

Come risponde a queste nuove domande il legislatore e qual'è la situazione reale in questo campo?

Premessa

8 febbraio, un gruppo di operatori del settore si trova in una stanza del servizio del Tutore Ufficiale per discutere di "adozioni singole".

Si tratta di quel fenomeno per cui una persona sola, di solito una donna, chiede di avere un bambino in adozione, senza un rapporto stabile con un compagno.

Due sono le relazioni presentate: una del tutore ufficiale Avv. Reto Medici sulle questioni giuridiche del problema, l'altra di Paolo Lavizzari, psicoterapeuta, sugli aspetti psicologici di questa scelta particolare.

Mi è sembrato importante far uscire dal chiuso della discussione fra addetti ai lavori un tema che segnala l'attenzione delle istituzioni al continuo mutare dei tempi.

L'occasione è stata propizia al mio lavoro, perché sono stato il verbalista di quella riunione. Perciò, mi è bastato chiedere all'av. Medici l'autorizzazione a pubblicare la sua relazione che avevo già in bozze sul mio computer.

Quello che trovate qui di seguito è appunto la sua relazione, rivista e corretta dallo stesso relatore.


RICHIESTA DI ADOZIONE SINGOLA
(da parte di una persona non coniugata)
Aspetti giuridici


1. La situazione statistica in Svizzera

Il problema è limitato, ma, per darvi un dato, le richieste relative solo al mese di gennaio di quest'anno sono state tre.

Nel periodo 1980-1990 ci sono stati complessivamente meno di 5 casi. Nel periodo 1990-1995 ci sono state 8 richieste.

In Ticino abbiamo avuto nel periodo 90-95 due adozioni singole pronunciate, di cui una era un caso particolare.


2. Le Convenzioni internazionali

Visto che l'adozione è una realtà transnazionale le convenzioni internazionali rivestono una grandissima importanza. Gli Stati firmatari hanno tutti gli stessi diritti.

Mi riferisco innanzitutto alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU 1989), che scandalosamente non è stata approvata ancora in Svizzera, anche perché nel caso, costituirebbe legge, che modificherebbe gli ordinamenti statuali interni degli Stati firmatari. Il Consiglio federale ha già assicurato a diverse riprese che la ratifica è imminente.

Questa convenzione costituisce un salto epocale perché prima il bambino era persona bisognosa, per cui erano gli altri a decidere per lui, mentre ora è un soggetto capace in alcuni casi di prendere delle decisioni che lo riguardano direttamente.

In questa convenzione si accenna in vari punti alla importanza della famiglia, per esempio nell'introduzione, in cui si afferma che il bambino deve essere integrato in una famiglia completa, cioè costituita da padre e madre.

Questa convenzione si applica ai minori fino ai diciotto anni.

Si tratta di un documento che stabilisce quali sono i diritti dei bambini e che cosa si deve fare per rispettarli e attuarli.

Il legislatore della Convenzione ha disciplinato che il bambino deve poter crescere e svilupparsi in una famiglia normale, anche se le altre realtà culturali e famigliari riconosciute sono contemplate e rispettate.

Per quanto riguarda l'articolo 21, che si occupa specificatamente dell'adozione, viene ribadito che il bambino abandonato ha diritto di avere una famiglia e non gli adulti di avere un bambino.

Sempre nello stesso articolo si dice che le adozioni all'estero sono uno strumento sussidiario agli affidamenti famigliari e alle adozioni nazionali.

Il quadro internazionale va completato con la più recente Convenzione dell'Aia sull'adozione internazionale, la cui firma e ratifica è ancora più lontana per quanto riguarda la Svizzera. Con questa convenzione gli Stati sono obbligati a collaborare direttamente poiché è prevista una divisione dei compiti. Nel paese d'origine dei genitori si procederà alle indagini sociali, mentre nel paese d'origine del minore verrà pronunciata l'adozione che dovrà essere immediatamente riconosciuta reciprocamente.


3. La legislazione nazionale

3.1. Il Codice civile svizzero

Chi adotta deve essere disponibile in misura maggiore ad occuparsi del bambino, perché assume su di sé le responsabilità di entrambi i genitori.

Per questo motivo l'adozione singola è sottoposta a requisiti più severi:

L'adozione singola non deve per contro essere giustificata da motivi importanti.

L'aspetto della maggiore disponibilità a occuparsi del bene del minore rispetto a una persona che vuole adottare congiuntamente con il coniuge deve essere esaminato con severità. Il Tribunale federale nel 1985 (DTF 111 II 233) ha respinto il ricorso di una donna di 36 anni che esercitava a tempo pieno la professione di levatrice presso un ospedale poiché il bambino avrebbe dovuto essere collocato durante la maggior parte della giornata.

Nella fattispecie esaminata dalla Direzione della giustizia del Canton Berna nel 1980 la ricorrente era divorziata, madre di un figlio di 5 anni e svolgeva la professione di insegnante di scuola elementare. La ricorrente abitava in una casa di appartamenti e la vicina dello stesso piano si occupava del bambino durante il lavoro. La madre pranzava con il figlio in casa dei vicini. Per le autorità di prima e seconda istanza ciò non rappresentava una disponibilità sufficiente per occuparsi del bambino.

La decisione specifica che un affiliando straniero necessita di cure di grande intensità e un ambiente che offra molto calore e protezione. Egli dovrebbe innanzitutto ambientarsi in una sola famiglia per legarsi profondamente e trovare sicurezza, anziché doversi continuamente spostare tra la famiglia adottiva e la famiglia diurna.

In caso di adozione transnazionale si deve inserire il bambino in una famiglia completa e intatta. Le eccezioni sono possibili se giustificate dal bene del bambino.

Secondo il legislatore federale l'adozione singola può essere effettuata nelle seguenti situazioni:

3.2. L' Ordinanza federale sull'affiliazione (del 19 ottobre 1977)

Nell'ordinanza federale sulla filiazione all'art 5 sono indicati i presupposti e il modo di lavorare per chi deve procedere agli accertamenti. L'adozione singola è subordinata a condizioni restrittive.

Oltre ad avere delle condizioni iniziali più severe, l'accertamento di idoneità in caso di adozione singola deve essere più approfondito, anche se non viene spiegato da nessuna parte come.


4. Conclusione

L'adozione singola è possibile secondo l'ordinamento giuridico svizzero, deve però rimanere una forma di adozione per casi particolari. Il Tribunale federale nella sentenza DTF 111 II 233 non ha voluto definitivamente rispondere alla domanda se l'adozione singola è riservata a casi eccezionali, come sostenuto dalla dottrina. Il Tribunale federale ha ricordato che l'adozione singola è ammessa se nell'interesse del minore. Essa deve rimanere un adozione per casi particolari. I requisiti per l'adottante sono più severi e la procedura di accertamento dell'idoneità deve essere più approfondita.

La prassi ticinese, molto limitata, è stata più generosa nell'ammettere l'esistenza dei requisiti sopraddetti, forse anche perché non c'era mai stata l'occasione di riflettere a sufficienza sul tema.