Occupazione
e disoccupazione
LEGGE DISOCCUPAZIONE: NUOVE REGOLE
Di Marco Fantoni
Il cambiamento più importante avvenuto nel 1997 per i
Programmi Occupazionali (PO) è stato il non riconoscimento di questa
misura attiva, come periodo contributivo per la disoccupazione. Decisione discutibile,
tenuto conto che sui salari di chi è occupato nei PO è trattenuta
l'assicurazione disoccupazione.
Premesso che lo scopo principale dei PO rimane quello dell'inserimento, rispettivamente
il reinserimento degli assicurati nel mondo del lavoro, tramite un rapporto
di lavoro il più possibile vicino ad un'attività lucrativa, attività
professionali il più confacente possibile alle formazioni ed alle capacità
dell'assicurato e misure miste, nel 1998, ed in parte già dall'1.7.1997
altri saranno i cambiamenti all'interno dei PO. Dal 1988 Caritas Ticino propone
questo tipo di misura per combattere la disoccupazione, con attività
che pur non facendo concorrenza s'inseriscono negli obiettivi suddetti. L'assicurato
deve vedere nel PO, una misura atta a valorizzare la propria persona, tramite
questo periodo di lavoro temporaneo che gli permette di rimanere nel mondo del
lavoro e poter approfittare delle regole basilari che lo aiutano a restare attivo
nella società. Le attività proposte, per le quali abbiamo spesso
parlato su questa rivista, in lungo ed in largo, ne testimoniano l'affidabilità
e devono essere da stimolo per le persone che ci lavorano.
Nel 1998 il cambiamento più evidente all'interno della Legge federale
sull'assicurazione disoccupazione (LADI) sarà dato dal fatto che per
averne diritto, bisognerà dimostrare un periodo di lavoro di almeno un
anno. I periodi trascorsi all'interno di PO non saranno ritenuti validi. Dunque
per quelle persone che attualmente sono già al beneficio della LADI e
che hanno un termine quadro che scadrà nel 1998, se non dimostreranno
un periodo contributivo di un anno non avranno più diritto a nuove prestazioni.
All'interno dei PO gli stipendi avranno una valutazione a dipendenza della persona
e varieranno dall'età della stessa, dagli anni d'esperienza lavorativa
e dal possesso di un Attestato federale di capacità. Misura questa già
attuata dall' 1.7.97.
Ricordiamo che in caso di malattia, l'organizzatore riconosce il salario per
un periodo limitato a 15 giorni lavorativi, secondo l'art. 324a CO. Per gli
eventuali ulteriori giorni di malattia l'assicurato, se lo ritiene opportuno,
può assicurarsi per la perdita di guadagno, informandosi presso la propria
cassa disoccupazione o presso una compagnia d'assicurazione privata. Una grande
importanza riveste sempre la ricerca di un posto di lavoro, compito che l'assicurato
e l'organizzatore di PO sono tenuti a svolgere quotidianamente. Ricordiamo a
questo proposito che per il 1996 la percentuale di reinserimento di chi ha frequentato
i nostri PO ammontava al 25%.
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Un servizio della Cassa disoccupazione Cristiano-Sociale / OCST